Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, recante «Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443», detta princìpi in materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture di telecomunicazioni sottraendo ai comuni le competenze loro attribuite dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36, che prevedeva, all'articolo 8, la possibilità di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
      Precedentemente la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, come è noto, aveva modificato l'articolo 117 della Costituzione prevedendo, tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni, il governo del territorio e la tutela della salute.
      Il citato decreto legislativo n. 198 del 2002, pertanto, oltre a sollevare, in taluni, dubbi di legittimità costituzionale, lede l'autonomia dei comuni sottraendo loro la potestà di pianificare l'uso del proprio territorio in materia di impatto visivo dato dalle infrastrutture delle telecomunicazioni, con particolare riguardo al contesto storico, architettonico e paesaggistico. Sono da ricordare, inoltre, i rischi diretti per la salute delle popolazioni esposte ai campi magnetici.

 

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      La presente proposta di legge prevede di far salve le prerogative dell'ente locale in materia, laddove siano già stati predisposti a livello comunale o comprensoriale piani per l'installazione delle infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici, in maniera tale che l'installazione sia preceduta da verifiche e che il rilascio delle concessioni edilizie avvenga con tutte le cautele dovute in materia di prevenzione e controllo. A tale fine è previsto che il piano debba avere ottenuto un concorde giudizio da parte dell'ente regionale, competente al rilascio dei pareri tecnici.
 

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